Consulenza Made in EU/SEE

Verifica dei requisiti di origine, integrazione documentale e supporto alla predisposizione del dossier per le dichiarazioni del produttore

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce, a partire dall’iperammortamento 2026, un nuovo vincolo di accesso all’agevolazione: il requisito di origine territoriale dei beni.
In particolare, il comma 428 dell’articolo 1 subordina il riconoscimento del beneficio alla condizione che i beni agevolabili siano prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (UE/SEE).

La disciplina distingue tra:
beni materiali, per i quali si applicano i criteri del Codice doganale dell’Unione;
beni immateriali (software), per i quali è prevista una disciplina specifica, introdotta per colmare il vuoto normativo in materia di origine delle tecnologie digitali.
È confermata la soglia del 50% quale parametro per individuare lo sviluppo o la trasformazione sostanziale.
Il decreto interministeriale MIMIT–MEF, adottato in attuazione del comma 433, traduce il principio normativo in obblighi documentali concreti, distinguendo in modo netto:
•il regime probatorio dei beni materiali (Allegato IV);
•il regime probatorio dei beni immateriali – software (Allegato V).

Beni materiali: il rinvio ai criteri doganali

Per i beni ricompresi nell’Allegato IV, l’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto richiama espressamente i criteri di origine previsti dal Codice doganale dell’Unione.
Sono ammesse due modalità alternative di attestazione dell’origine:

Modalità 1
Certificato di origine camerale
Modalità 2
Dichiarazione del produttore
Rilasciato dalla Camera di Commercio competenteDichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000
Documento ufficiale con pieno valore probatorioAssunzione di responsabilità penale ex art. 76 DPR 445/2000
Riferimento artt. 60–63 Reg. UE 952/2013Riferimento art. 5, co. 2, lett. a) D.M.
Criteri generali di origine

In via generale, si distinguono due fattispecie principali:

Produzione integrale in ItaliaAssemblaggio con componenti extra-UE
Beni fabbricati integralmente in Italia con materie prime e componenti di origine UE/SEEBeni assemblati o integrati in Italia con componenti di origine extra-UE
Integralmente ottenutoTrasformazione sostanziale
Documentazione: dichiarazione del produttoreDocumentazione: distinta base, dichiarazioni dei fornitori, calcolo del valore aggiunto
Il certificato di origine camerale
Che cos’èÈ un documento ufficiale che attesta l’origine non preferenziale (“made in”) dei beni, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 60–63 del Regolamento (UE) 952/2013.
Chi lo rilasciaLa Camera di Commercio competente per territorio in base alla sede legale o all’unità locale dell’impresa. In casi motivati, può rilasciarlo anche la CCIAA nel cui territorio si trova la merce.
Criteri di attribuzione dell’origineMerci integralmente ottenute: origine immediata (materie prime e produzione interamente UE/SEE).
Merci lavorate o trasformate: origine nel Paese in cui avviene l’ultima trasformazione sostanziale.
Regole specifiche per prodottoLe regole di origine per singola voce doganale sono consultabili nell’Allegato 22-01 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446. Per le voci non espressamente elencate, si applica il criterio residuale.
Procedura•Presentazione di una richiesta firmata dal legale rappresentante;
•Trasmissione esclusivamente telematica;
•Allegazione della documentazione probatoria a supporto dell’origine dichiarata.
AccreditamentoMolte Camere di Commercio sono accreditate ICC/WCF (International Chamber of Commerce / World Chambers Federation), marchio internazionale di qualità che favorisce una maggiore accettazione del certificato da parte delle autorità.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’origine dei beni materiali

(art. 5, comma 2, lettera a), D.M. MIMIT–MEF attuativo della L. 199/2025)
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è una dichiarazione resa dal produttore (o dall’importatore/distributore, se responsabile dell’immissione sul mercato) ai sensi del DPR 445/2000, con cui si attesta che il bene soddisfa il requisito di origine UE/SEE.
Pur non richiedendo il rilascio di un certificato da parte di un ente terzo, non è una semplice autocertificazione formale: la dichiarazione deve essere supportata da un’adeguata documentazione probatoria, idonea a dimostrare, in caso di controlli, il rispetto dei criteri doganali di origine.
La sottoscrizione della dichiarazione comporta l’assunzione di responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

Perché è necessaria

Considerata la rilevanza del requisito di origine ai fini dell’agevolazione, produttori, importatori e distributori devono procedere a una valutazione accurata e documentata.
Le risposte non sono standardizzate, ma dipendono da:
•analisi tecnica del processo produttivo;
•ricostruzione della catena del valore;
•valutazione delle operazioni svolte in Italia/UE.

In concreto, è necessario:
•mappare il processo produttivo e quantificare il valore aggiunto;
•verificare la conformità ai criteri normativi di origine;
•predisporre un dossier documentale strutturato a supporto della dichiarazione di origine.

Affidati a una consulenza specialistica per verificare il rispetto del requisito di origine UE/SEE e ridurre il rischio di contestazioni in fase di controllo.

Torna in alto