Verifica dei requisiti di origine, integrazione documentale e supporto alla predisposizione del dossier per le dichiarazioni del produttore
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce, a partire dall’iperammortamento 2026, un nuovo vincolo di accesso all’agevolazione: il requisito di origine territoriale dei beni.
In particolare, il comma 428 dell’articolo 1 subordina il riconoscimento del beneficio alla condizione che i beni agevolabili siano prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (UE/SEE).
La disciplina distingue tra:
•beni materiali, per i quali si applicano i criteri del Codice doganale dell’Unione;
•beni immateriali (software), per i quali è prevista una disciplina specifica, introdotta per colmare il vuoto normativo in materia di origine delle tecnologie digitali.
È confermata la soglia del 50% quale parametro per individuare lo sviluppo o la trasformazione sostanziale.
Il decreto interministeriale MIMIT–MEF, adottato in attuazione del comma 433, traduce il principio normativo in obblighi documentali concreti, distinguendo in modo netto:
•il regime probatorio dei beni materiali (Allegato IV);
•il regime probatorio dei beni immateriali – software (Allegato V).
Beni materiali: il rinvio ai criteri doganali
Per i beni ricompresi nell’Allegato IV, l’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto richiama espressamente i criteri di origine previsti dal Codice doganale dell’Unione.
Sono ammesse due modalità alternative di attestazione dell’origine:
| Modalità 1 Certificato di origine camerale | Modalità 2 Dichiarazione del produttore |
|---|---|
| Rilasciato dalla Camera di Commercio competente | Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 |
| Documento ufficiale con pieno valore probatorio | Assunzione di responsabilità penale ex art. 76 DPR 445/2000 |
| Riferimento artt. 60–63 Reg. UE 952/2013 | Riferimento art. 5, co. 2, lett. a) D.M. |
Criteri generali di origine
In via generale, si distinguono due fattispecie principali:
| Produzione integrale in Italia | Assemblaggio con componenti extra-UE |
|---|---|
| Beni fabbricati integralmente in Italia con materie prime e componenti di origine UE/SEE | Beni assemblati o integrati in Italia con componenti di origine extra-UE |
| Integralmente ottenuto | Trasformazione sostanziale |
| Documentazione: dichiarazione del produttore | Documentazione: distinta base, dichiarazioni dei fornitori, calcolo del valore aggiunto |
Il certificato di origine camerale
| Che cos’è | È un documento ufficiale che attesta l’origine non preferenziale (“made in”) dei beni, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 60–63 del Regolamento (UE) 952/2013. |
| Chi lo rilascia | La Camera di Commercio competente per territorio in base alla sede legale o all’unità locale dell’impresa. In casi motivati, può rilasciarlo anche la CCIAA nel cui territorio si trova la merce. |
| Criteri di attribuzione dell’origine | •Merci integralmente ottenute: origine immediata (materie prime e produzione interamente UE/SEE). •Merci lavorate o trasformate: origine nel Paese in cui avviene l’ultima trasformazione sostanziale. |
| Regole specifiche per prodotto | Le regole di origine per singola voce doganale sono consultabili nell’Allegato 22-01 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446. Per le voci non espressamente elencate, si applica il criterio residuale. |
| Procedura | •Presentazione di una richiesta firmata dal legale rappresentante; •Trasmissione esclusivamente telematica; •Allegazione della documentazione probatoria a supporto dell’origine dichiarata. |
| Accreditamento | Molte Camere di Commercio sono accreditate ICC/WCF (International Chamber of Commerce / World Chambers Federation), marchio internazionale di qualità che favorisce una maggiore accettazione del certificato da parte delle autorità. |
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’origine dei beni materiali
(art. 5, comma 2, lettera a), D.M. MIMIT–MEF attuativo della L. 199/2025)
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è una dichiarazione resa dal produttore (o dall’importatore/distributore, se responsabile dell’immissione sul mercato) ai sensi del DPR 445/2000, con cui si attesta che il bene soddisfa il requisito di origine UE/SEE.
Pur non richiedendo il rilascio di un certificato da parte di un ente terzo, non è una semplice autocertificazione formale: la dichiarazione deve essere supportata da un’adeguata documentazione probatoria, idonea a dimostrare, in caso di controlli, il rispetto dei criteri doganali di origine.
La sottoscrizione della dichiarazione comporta l’assunzione di responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).
Perché è necessaria
Considerata la rilevanza del requisito di origine ai fini dell’agevolazione, produttori, importatori e distributori devono procedere a una valutazione accurata e documentata.
Le risposte non sono standardizzate, ma dipendono da:
•analisi tecnica del processo produttivo;
•ricostruzione della catena del valore;
•valutazione delle operazioni svolte in Italia/UE.
In concreto, è necessario:
•mappare il processo produttivo e quantificare il valore aggiunto;
•verificare la conformità ai criteri normativi di origine;
•predisporre un dossier documentale strutturato a supporto della dichiarazione di origine.



